I servizi di controllo che ti offriamo
Identificazione veicolo
Dati di Identificazione (Telaio, Targa, Pneumatici)
Controlli esterno veicolo
Carrozzeria / Telaio (integrità struttura)
Fanali, luci (integrità struttura)
Ruote / Pneumatici (integrità sturttura)
Controlli interno veicolo
Comandi Freni / Cambio
Volante / Clacson
Visibilità
Sedili / Cinture di Sicurezza
Porte / Cofano
Impianto elettrico (comandi, spie, fanali, luci)
Controlli vano motore
Elementi nel vano motore (integrità, funzionamento)
Telaio e supporti (integrità)
Impianto Freni (liquido freni)
Servosterzo
Controlli con attrezzature
Efficienza Freni
Analisi dei Gas / Fumi
Efficienza Fari
Misurazione Rumorosità
Controlli sottoscocca
Impianto Freni (integrità)
Impianto Sterzo
Ruote / Assi / Ammortizzatori
Organi di Trasmissione
Sotto scocca (integrità)
Tubazioni
Esito della revisione
A termine della revisione si effettua il collegamento con la motorizzazione e si stampa l’etichetta che riporta l’esito, la data della revisione, le credenziali del centro e il codice antifalsificazione e che viene applicata sulla carta di circolazione del veicolo revisionato. L'etichetta può riportare i seguenti esiti:
- REGOLARE: la revisione si conclude senza alcun intervento di riparazione
- RIPETERE: se vengono rilevati dei difetti, il veicolo deve essere riparato, e entro 1 mese dovrà essere nuovamente sottoposto a revisione.
- SOSPESO DALLA CIRCOLAZIONE: se vengono rilevati dei difetti gravi per la sicurezza stradale e/o per l’inquinamento ambientale, il veicolo dovrà essere riparato e si potrà circolare solo in occasione di una nuova revisione che dovrà essere effettuata entro 1 mese.
In base alla Circolare Prot. R.U. 79298 del 11/08/2009 ricordiamo che: "qualora all'atto della esecuzione di una revisione presso una officina di autoriparazione il veicolo oggetto del controllo risulti avere esito "ripetere" o "sospeso", il proprietario del veicolo, proceduto alla effettuazione delle riparazioni del caso, dovrà sottoporre il veicolo ai nuovi controlli presso la stessa officina che ha emesso l'esito o presso la Motorizzazione".
Scadenze
In base all’art. 80 del Nuovo Codice della strada la revisione deve essere effettuate
dopo 4 anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni 2 anni.
Per alcune categorie specifiche di veicoli invece la cadenza della revisione è
annuale (vedi riquadro riepilogativo).
Le revisioni devono essere effettuate entro:
- il mese corrispondente a quello di rilascio della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica per la prima revisione;
- il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione.
Auto - Moto - Ciclo
(< 3,5 t e data ≥ 1960)
Cadenza: Prima revisione dopo 4 anni, poi ogni 2 anni
(4 - 2 - 2).
Dove: Officine autorizzate.
Taxi - Ambulanza - Autobus
(< 3,5 t e posti < o
= 16)
Cadenza: Revisione annuale (1 - 1 - 1).
Dove: Officine autorizzate.
Autocarri - Rimorchi - Autobus
(> 3,5 t e/o
posti > 16)
Cadenza: Revisione annuale (1 - 1 - 1).
Dove: Motorizzazioni.
Veicoli di interesse storico
(data < 1960)
Iscritti ASI, FMI, Storico Lancia - FIAT - Alfa Romeo
Cadenza: Prima revisione dopo 4 anni, poi ogni 2 anni
(4 - 2 - 2).
Dove: Motorizzazioni.
Tariffario
REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA
€ 54,95
IVA 22%
€ 12,09
VERSAMENTO MCTC
€ 10,20
SPESE POSTALI
€ 1,06
SPESE DI CANCELLERIA
€ 0,70
Totale tariffa ministeriale
€ 79,00
Ricordiamo che i veicoli a motore già revisonati, potranno essere sottoposti a revisione straordinaria su richiesta della Motorizzazione Civile (Art. 80 D.L. 30.04.1992 n°285 comma 10).
Sanzioni
Per chi circola senza aver effettuato la revisione o senza aver presentato la domanda entro i termini previsti si applicano le seguenti sanzioni:
Circolazione con omessa revisione ordinaria o straordinaria (Art. 80, comma 14)
L'organo accertatore annota sulla carta di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione stessa presso un'officina autorizzata ovvero presso l'ufficio provinciale del Dipartimento dei Trasporti.
Circolazione con ripetuta omissione di revisione (Art. 80, comma 14)
L'organo accertatore annota sulla carta di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione stessa presso un'officina autorizzata ovvero presso l'ufficio provinciale del Dipartimento dei Trasporti.
Circolazione con veicolo sospeso dalla circolazione (Art. 80, comma 14)
Ritiro della carta di circolazione e fermo del veicolo per 90 gg..
Uso di falsa attestazione di revisione (Art. 80, comma 17)
Ritiro della carta di circolazione.
Sede
via Giorgio De Chirico, 72
42124 Reggio Emilia (RE)
Telefono
0522 - 944186
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Orari
Lun - Ven 08:30 - 12:30 14:30 - 19:00
Sab 08:30 - 12:30
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